Segnaletica Pubblicitaria-Pre insegne

Segnaletica Pubblicitaria-Preinsegne

La segnaletica pubblicitaria include diversi mezzi stradali definiti dal Codice della Strada, tra cui pre-insegne pubblicitarie, pre-insegne indicatrici (Art. 47, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495), frecce direzionali, tabelle segnaletiche e segnali turistici e di territorio artigianali, industriali e commerciali (Art. 134, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495). Questi segnali possono indicare servizi utili, in particolare quelli alberghieri (Art. 136, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Fig. II.365-Fig. II.367).

Le pre-insegne, di solito collocate nelle vicinanze dell'attività, hanno una duplice funzione: oltre a fornire indicazioni a camion, clienti e fornitori, servono anche a ricordare il nome dell'azienda a tutti gli utenti che percorrono quella strada. Grazie alle loro dimensioni, utilità e colori specifici, il Codice della Strada consente la loro installazione in posizioni strategiche dove i classici cartelloni pubblicitari non possono essere collocati.

Le preinsegne e le tabelle segnaletiche, a differenza di altri elementi di arredo urbano come orologi pubblicitari, transenne e cestini pubblicitari, hanno costi contenuti, risultando così una soluzione più vantaggiosa e sostenibile economicamente per l'azienda nel lungo periodo.

È fondamentale avere un'adeguata segnalazione aziendale, poiché spesso camion di grandi dimensioni si imbattono in difficoltà nel raggiungere un'azienda, imboccando strade sbagliate e incastrandosi in centri abitati o su percorsi inadeguati, creando disagi e pericoli per la circolazione.

Se il posizionamento avviene all'interno di comuni con meno di 10.000 abitanti, attraversati da strade di enti terzi, è necessario ottenere il relativo nullaosta. Se l'installazione è esterna al centro abitato, le dimensioni e le forme devono rispettare quanto previsto dal regolamento del Codice della Strada, anche secondo le interpretazioni di ciascun ente (Art. 134, comma 2, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Fig. II.294).